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  • Venerdì 15 Aprile 2011 09:31
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    Normativa/Nazionale

    coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

    LEGGE n. 39 del 07/04/2011

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    LEGGE 7 aprile 2011, n. 39

    Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove
    regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle
    politiche economiche degli Stati membri. (11G0082) 
    in G.U.R.I. del 12 aprile 2011, n. 84
    

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
                                   Art. 1 
     
     
        Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica 
     
      1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma  1
    e' sostituito dal seguente: 
        «1. Le  amministrazioni  pubbliche  concorrono  al  perseguimento
    degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito  nazionale  in
    coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e
    ne  condividono  le  conseguenti  responsabilita'.  Il  concorso   al
    perseguimento di  tali  obiettivi  si  realizza  secondo  i  principi
    fondamentali  dell'armonizzazione  dei   bilanci   pubblici   e   del
    coordinamento della finanza pubblica». 
      2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito
    dal seguente: 
        «Art. 9. - (Rapporti con l'Unione  europea  in  tema  di  finanza
    pubblica) - 1. Il Programma di stabilita' e il Programma nazionale di
    riforma sono presentati  al  Consiglio  dell'Unione  europea  e  alla
    Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini  e  con
    le modalita' previsti dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del
    patto di stabilita' e crescita. 
      2. Gli atti, i progetti  di  atti  e  i  documenti  adottati  dalle
    istituzioni dell'Unione europea  nell'ambito  del  semestre  europeo,
    contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo  alle
    Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonche'
    dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 4. 
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni
    dalla trasmissione delle linee  guida  di  politica  economica  e  di
    bilancio  a  livello  dell'Unione  europea  elaborate  dal  Consiglio
    europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo
    una valutazione dei dati  e  delle  misure  prospettate  dalle  linee
    guida, nonche' delle loro implicazioni per l'Italia,  anche  ai  fini
    della predisposizione del Programma di  stabilita'  e  del  Programma
    nazionale di riforma». 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
    Coordinamento  della  programmazione  finanziaria  con  il   semestre
                                   europeo 
     
      1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito
    dal seguente: 
        «Art. 7. - (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria  e
    di bilancio) - 1. L'impostazione delle previsioni  di  entrata  e  di
    spesa dei bilanci delle  amministrazioni  pubbliche  si  conforma  al
    metodo della programmazione. 
        2. Gli strumenti della programmazione sono: 
          a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle
    Camere  entro  il  10  aprile  di  ogni  anno,  per  le   conseguenti
    deliberazioni parlamentari; 
          b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle  Camere
    entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti  deliberazioni
    parlamentari; 
          c) il disegno di legge di stabilita', da presentare alle Camere
    entro il 15 ottobre di ogni anno; 
          d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da  presentare
    alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno; 
          e) il disegno di legge  di  assestamento,  da  presentare  alle
    Camere entro il 30 giugno di ogni anno; 
          f) gli eventuali disegni di legge  collegati  alla  manovra  di
    finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di  gennaio
    di ogni anno; 
          g)   gli   specifici   strumenti   di   programmazione    delle
    amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. 
        3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d)  ed  e),
    sono presentati alle Camere dal  Governo  su  proposta  del  Ministro
    dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la  terza
    sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee.  Il  documento
    di cui al comma 2, lettera  a),  e'  inviato,  entro  i  termini  ivi
    indicati, per il relativo parere alla Conferenza  permanente  per  il
    coordinamento della finanza pubblica, la quale si  esprime  in  tempo
    utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima  lettera
    a)». 
      2.  L'articolo  10  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
    sostituito dal seguente: 
        «Art. 10. - (Documento di economia e finanza) - 1. Il  DEF,  come
    risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, e'  composto
    da tre sezioni. 
        2. La prima sezione del DEF  reca  lo  schema  del  Programma  di
    stabilita', di cui all'articolo 9, comma 1. Lo  schema  contiene  gli
    elementi e le  informazioni  richieste  dai  regolamenti  dell'Unione
    europea vigenti in materia e dal Codice di  condotta  sull'attuazione
    del patto di stabilita' e crescita, con  specifico  riferimento  agli
    obiettivi da  conseguire  per  accelerare  la  riduzione  del  debito
    pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
          a) gli obiettivi  di  politica  economica  e  il  quadro  delle
    previsioni economiche e di finanza pubblica almeno  per  il  triennio
    successivo e gli obiettivi articolati per i  sottosettori  del  conto
    delle  amministrazioni  pubbliche   relativi   alle   amministrazioni
    centrali, alle amministrazioni locali e agli  enti  di  previdenza  e
    assistenza sociale; 
          b)  l'aggiornamento  delle  previsioni  per  l'anno  in  corso,
    evidenziando  gli  eventuali  scostamenti  rispetto   al   precedente
    Programma di stabilita'; 
          c)    l'indicazione    dell'evoluzione    economico-finanziaria
    internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di  riferimento;
    per l'Italia, in linea con le modalita' e i tempi indicati dal Codice
    di condotta sull'attuazione del patto di stabilita'  e  crescita,  le
    previsioni  macroeconomiche,  per  ciascun  anno   del   periodo   di
    riferimento, con evidenziazione  dei  contributi  alla  crescita  dei
    diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e
    dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri
    economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
    in coerenza con gli andamenti macroeconomici; 
          d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico
    delle amministrazioni pubbliche; 
          e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun  anno  del
    periodo di riferimento, in rapporto  al  prodotto  interno  lordo  e,
    tenuto  conto  della  manovra   di   cui   alla   lettera   f),   per
    l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al  netto  e  al  lordo
    degli interessi e delle eventuali misure una tantum  ininfluenti  sul
    saldo  strutturale  del   conto   economico   delle   amministrazioni
    pubbliche,  e  per  il  debito   delle   amministrazioni   pubbliche,
    articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); 
          f)   l'articolazione   della   manovra   necessaria   per    il
    conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno  per  un
    triennio,  per  i  sottosettori  di  cui  alla  lettera  a),  nonche'
    un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede
    di raggiungere i predetti obiettivi; 
          g)  il  prodotto  potenziale  e  gli   indicatori   strutturali
    programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per
    ciascun anno del periodo di riferimento; 
          h) le previsioni di finanza pubblica di  lungo  periodo  e  gli
    interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilita'; 
          i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto  e
    del debito rispetto a scenari di previsione alternativi  riferiti  al
    tasso di crescita del prodotto interno  lordo,  della  struttura  dei
    tassi di interesse e del saldo primario. 
      3. La seconda sezione del DEF contiene: 
          a) l'analisi del conto economico e del  conto  di  cassa  delle
    amministrazioni pubbliche  nell'anno  precedente  e  degli  eventuali
    scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF  e
    nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10-bis; 
          b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per
    il triennio successivo, basate sui  parametri  di  cui  al  comma  2,
    lettera  c),   e,   per   la   parte   discrezionale   della   spesa,
    sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte,  dei  flussi
    di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al
    comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali  misure  una
    tantum ininfluenti sul saldo strutturale del  conto  economico  delle
    amministrazioni pubbliche, e di  quelli  del  saldo  di  cassa  delle
    amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima,  anche  per
    l'anno in corso, dei  motivi  degli  scostamenti  tra  gli  andamenti
    tendenziali  indicati  e  le  previsioni  riportate  nei   precedenti
    documenti programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
    fiscale delle amministrazioni pubbliche.  Sono  inoltre  indicate  le
    previsioni relative al debito  delle  amministrazioni  pubbliche  nel
    loro complesso e per i sottosettori di cui al comma  2,  lettera  a),
    nonche'   le   risorse   destinate   allo   sviluppo    delle    aree
    sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
          c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per  i
    principali  aggregati  del  conto  economico  delle   amministrazioni
    pubbliche riferite almeno al triennio successivo; 
          d)  le  previsioni  tendenziali,   almeno   per   il   triennio
    successivo, del saldo di cassa del settore statale e  le  indicazioni
    sulle correlate modalita' di copertura; 
          e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e),
    e con i loro  eventuali  aggiornamenti,  l'individuazione  di  regole
    generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche; 
          f)  le  informazioni  di  dettaglio  sui  risultati   e   sulle
    previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno  per  il
    triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al
    pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanita', nonche' sul
    debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. 
        4. In apposita nota metodologica, allegata alla  seconda  sezione
    del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione  delle
    previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b). 
        5. La  terza  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del  Programma
    nazionale di riforma di  cui  all'articolo  9,  comma  1.  Lo  schema
    contiene gli elementi e  le  informazioni  previsti  dai  regolamenti
    dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per  il  Programma
    nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica: 
          a)  lo  stato  di  avanzamento  delle  riforme   avviate,   con
    indicazione dell'eventuale scostamento tra  i  risultati  previsti  e
    quelli conseguiti; 
          b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura
    macroeconomica che incidono sulla competitivita'; 
          c) le priorita' del Paese e le principali riforme da attuare, i
    tempi previsti per la loro attuazione e  la  compatibilita'  con  gli
    obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF; 
          d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in  termini  di
    crescita dell'economia, di  rafforzamento  della  competitivita'  del
    sistema economico e di aumento dell'occupazione. 
        6. In allegato al DEF sono  indicati  gli  eventuali  disegni  di
    legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei  quali
    reca  disposizioni  omogenee  per  materia,   tenendo   conto   delle
    competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento  degli
    obiettivi programmatici,  con  esclusione  di  quelli  relativi  alla
    fissazione dei  saldi  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  nonche'
    all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo
    9, comma 1, anche attraverso interventi di  carattere  ordinamentale,
    organizzatorio  ovvero  di  rilancio  e  sviluppo  dell'economia.   I
    regolamenti parlamentari determinano le procedure  e  i  termini  per
    l'esame dei disegni di legge collegati. 
        7. Il Ministro dello sviluppo  economico  presenta  alle  Camere,
    entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di  riferimento,  in
    allegato al DEF,  un'unica  relazione  di  sintesi  sugli  interventi
    realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei
    fondi  nazionali  addizionali,  e  sui  risultati   conseguiti,   con
    particolare riguardo alla  coesione  sociale  e  alla  sostenibilita'
    ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale degli interventi. 
        8. In allegato al DEF e' presentato il programma  predisposto  ai
    sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
    e successive modificazioni,  nonche'  lo  stato  di  avanzamento  del
    medesimo programma  relativo  all'anno  precedente,  predisposto  dal
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
        9. In allegato al DEF e' presentato un documento, predisposto dal
    Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
    sentiti gli altri Ministri interessati,  sullo  stato  di  attuazione
    degli impegni per la riduzione delle  emissioni  di  gas  ad  effetto
    serra,  in  coerenza  con   gli   obblighi   internazionali   assunti
    dall'Italia  in  sede  europea  e  internazionale,  e  sui   relativi
    indirizzi. 
        10. In apposito allegato al DEF,  in  relazione  alla  spesa  del
    bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi  dati
    di consuntivo disponibili, distinte tra spese  correnti  e  spese  in
    conto capitale,  le  risorse  destinate  alle  singole  regioni,  con
    separata   evidenza   delle   categorie   economiche   relative    ai
    trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali,  e  alle
    province autonome di Trento e di Bolzano. 
        11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno
    di ogni anno, a  integrazione  del  DEF,  trasmette  alle  Camere  un
    apposito allegato in cui sono riportati i risultati del  monitoraggio
    degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le  entrate  sia
    per le spese, derivanti  dalle  misure  contenute  nelle  manovre  di
    bilancio adottate anche in corso d'anno, che  il  Dipartimento  della
    Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle  finanze  del
    Ministero dell'economia e delle finanze sono  tenuti  ad  assicurare;
    sono inoltre  indicati  gli  scostamenti  rispetto  alle  valutazioni
    originarie e le relative motivazioni». 
      3. Dopo l'articolo 10 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
    inserito il seguente: 
        «Art. 10-bis. - (Nota di aggiornamento del Documento di  economia
    e finanza) - 1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene: 
          a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi  programmatici  di
    cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine  di  stabilire  una
    diversa articolazione di tali obiettivi tra  i  sottosettori  di  cui
    all'articolo  10,  comma  2,   lettera   a),   ovvero   di   recepire
    raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea,  nonche'
    delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno  in
    corso e per il restante periodo di riferimento; 
          b)  in  valore  assoluto,  gli  obiettivi  di  saldo  netto  da
    finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa  del  settore
    statale; 
          c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni  del
    DEF in  relazione  alle  raccomandazioni  del  Consiglio  dell'Unione
    europea relative al Programma di stabilita' e al Programma  nazionale
    di riforma di cui all'articolo 9, comma 1; 
          d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10,  comma
    2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del
    Patto  di  stabilita'  interno  e  le  sanzioni  previste  ai   sensi
    dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009,  n.
    42, da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto previsto  dal
    Patto di stabilita'  interno,  nonche'  il  contenuto  del  Patto  di
    convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di  convergenza
    previsto dall'articolo 18 della citata legge n.  42  del  2009,  come
    modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. 
        2. Qualora si renda necessario procedere  a  una  modifica  degli
    obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il  Governo,  in
    attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,  lettera  a),
    della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia  alla  Conferenza  permanente
    per il  coordinamento  della  finanza  pubblica,  per  il  preventivo
    parere, da esprimere entro il 15 settembre, le  linee  guida  per  la
    ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
    e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10  settembre
    le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle  Camere  e'  altresi'
    trasmesso il parere di cui al primo periodo. 
        3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e' corredata  delle
    relazioni programmatiche sulle spese  di  investimento  per  ciascuna
    missione di spesa del bilancio dello Stato e  delle  relazioni  sullo
    stato di attuazione delle relative leggi  pluriennali.  Per  ciascuna
    legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta
    se permangono le ragioni che a  suo  tempo  ne  avevano  giustificato
    l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. 
        4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro  dell'economia  e
    delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa
    a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna  legge,  degli
    eventuali  rinnovi   e   della   relativa   scadenza,   delle   somme
    complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate
    e i relativi residui di ciascun  anno,  nonche'  quelle  che  restano
    ancora da erogare. 
        5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al  comma  4
    e' esposta, in allegato, la ricognizione dei  contributi  pluriennali
    iscritti nel bilancio  dello  Stato,  con  specifica  indicazione  di
    quelli attivati  e  delle  eventuali  ulteriori  risorse,  anche  non
    statali,  che  concorrono   al   finanziamento   dell'opera   nonche'
    dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri  competenti
    comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze  tutti  i  dati
    necessari alla  predisposizione  dell'allegato  di  cui  al  presente
    comma. A  seguito  della  completa  attivazione  delle  procedure  di
    monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la  sezione
    di cui al primo periodo da' inoltre  conto  della  valutazione  degli
    effetti sui saldi di  finanza  pubblica  dei  contributi  pluriennali
    iscritti nel bilancio dello Stato. 
        6. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  il  Governo,
    qualora per finalita' analoghe a quelle di cui al medesimo  comma  1,
    lettera a), ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali,  intenda
    aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e),
    ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli  andamenti  di  finanza
    pubblica  rispetto  ai  medesimi  obiettivi  che  rendano   necessari
    interventi correttivi, trasmette una relazione  al  Parlamento  nella
    quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli  scostamenti,
    nonche' gli interventi correttivi che si prevede di adottare. 
        7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1  sono
    indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui
    all'articolo 10, comma 6». 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
              Disposizioni in materia di stabilita' finanziaria 
     
      1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le  parole:  «della
    legge di stabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle riduzioni
    di entrata disposte dalla legge di stabilita'»; 
        b) all'articolo 17, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          «1-bis. Le maggiori entrate  rispetto  a  quelle  iscritte  nel
    bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli  andamenti  a
    legislazione vigente non possono essere utilizzate per  la  copertura
    finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate  e  sono
    finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»; 
        c) all'articolo 40,  comma  2,  lettera  h),  primo  periodo,  le
    parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite
    dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto  della
    peculiarita' delle spese di cui all'articolo 21, comma 6». 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                      Controllo sulla finanza pubblica 
     
      1. All'articolo 4 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2, alinea, le parole: «la collaborazione tra le» sono
    sostituite dalle seguenti:  «l'integrazione  delle  attivita'  svolte
    dalle»; 
        b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
          «2-bis. Ai  fini  dell'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al
    presente articolo,  sulla  base  di  apposite  convenzioni,  l'ISTAT,
    nell'ambito delle proprie  competenze  istituzionali,  fornisce  alle
    Camere, su richiesta, i dati e le  elaborazioni  necessari  all'esame
    dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica». 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
    Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino
      della disciplina per la gestione del bilancio  e  di  potenziamento
      della funzione del bilancio di cassa 
     
      1.  L'articolo  42  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
    sostituito dal seguente: 
        «Art. 42. - (Delega al Governo per il riordino  della  disciplina
    per la gestione del bilancio e il potenziamento  della  funzione  del
    bilancio di cassa) - 1. Ai fini del riordino della disciplina per  la
    gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della  funzione
    del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in  termini
    di competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni
    dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  un  decreto
    legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
          a) razionalizzazione della disciplina  dell'accertamento  delle
    entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella  relativa  alla
    formazione ed al regime contabile dei residui attivi  e  passivi,  al
    fine  di  assicurare  una  maggiore  trasparenza,  semplificazione  e
    omogeneita' di trattamento di analoghe fattispecie contabili; 
          b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio  di  cassa,
    previsione  del  raccordo,  anche  in  appositi  allegati,   tra   le
    autorizzazioni di  cassa  del  bilancio  statale  e  la  gestione  di
    tesoreria; 
          c) ai fini  del  rafforzamento  del  ruolo  programmatorio  del
    bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a  carico  del  dirigente
    responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che  tenga
    conto della fase temporale di assunzione  delle  obbligazioni,  sulla
    base del quale ordina e paga le spese; 
          d)  revisione  del  sistema  dei  controlli  preventivi   sulla
    legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal
    dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto  di  quanto
    previsto alla lettera c); 
          e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione  della
    nuova disciplina; 
          f) considerazione, ai fini della  predisposizione  del  decreto
    legislativo  di  cui  al  presente   comma,   dei   risultati   della
    sperimentazione condotta ai sensi del comma 2; 
          g) previsione  della  graduale  estensione  delle  disposizioni
    adottate in applicazione  delle  lettere  a),  c)  e  d)  alle  altre
    amministrazioni pubbliche, anche  in  coerenza  con  quanto  disposto
    dall'articolo  2  della  legge  5  maggio  2009,   n.   42,   nonche'
    dall'articolo 2 della presente legge; 
          h) rilevazione delle informazioni necessarie  al  raccordo  dei
    dati di bilancio con i criteri previsti per la  redazione  del  conto
    consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche  secondo   i   criteri
    adottati nell'ambito dell'Unione europea. 
        2.  Ai  fini  dell'attuazione   del   comma   1,   il   Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
    generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione  della  durata
    massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
    finanze  trasmette  alle  Commissioni  parlamentari  competenti   per
    materia  e  alla  Corte  dei  conti  un  rapporto  sull'attivita'  di
    sperimentazione. 
        3. Lo schema di decreto di cui  al  comma  1  e'  trasmesso  alla
    Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di esso
    sia espresso il  parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti
    entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso  tale  termine,  il
    decreto  puo'  essere  comunque  adottato.  Qualora  il  termine  per
    l'espressione del parere scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
    scadenza  del  termine  finale  per  l'esercizio   della   delega   o
    successivamente, quest'ultimo e'  prorogato  di  novanta  giorni.  Il
    Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
    ritrasmette i testi alle Camere con le  proprie  osservazioni  e  con
    eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
    Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova  trasmissione,  il  decreto
    puo' essere comunque adottato dal Governo. 
        4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
    legislativo di cui al comma 1 possono  essere  adottate  disposizioni
    integrative e correttive  del  medesimo  decreto,  nel  rispetto  dei
    principi e criteri direttivi e con le medesime modalita' previsti dal
    presente articolo». 
      2. La rubrica del capo V del titolo  VI  della  legge  31  dicembre
    2009,  n.  196,  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Riordino   della
    disciplina per la gestione del bilancio dello Stato  e  potenziamento
    della funzione del bilancio di cassa». 
      3. All'articolo 4, comma 2, lettera b),  della  legge  31  dicembre
    2009, n. 196, le parole: «alla progressiva adozione» sono  sostituite
    dalle seguenti: «al potenziamento della funzione». 
      4. All'articolo 50, comma 2, lettera d), della  legge  31  dicembre
    2009, n.  196,  le  parole:  «dell'adozione»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «del potenziamento della funzione». 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
    (Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31  dicembre
      2009, n. 196, nonche' all'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre
      2010,  n.  225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
      febbraio 2011, n. 10 
     
      1.  L'articolo  12  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
    sostituito dal seguente: 
        «Art. 12. - (Relazione generale sulla  situazione  economica  del
    Paese). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta  alle
    Camere,  entro  il  mese  di  aprile,  la  Relazione  generale  sulla
    situazione economica del Paese per l'anno precedente». 
      2. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3
    e' sostituito dal seguente: 
        «3. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
    presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle
    finanze,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica, e' istituita una commissione composta  da  due  esperti  in
    discipline  economiche,   da   due   rappresentanti   del   Ministero
    dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT.  Ai
    componenti della  commissione  non  sono  riconosciuti  emolumenti  o
    rimborsi  spese.  La  commissione  valuta  le  informazioni  da   far
    confluire nella Relazione di cui  all'articolo  12,  individuando  le
    parti   di   competenza,   rispettivamente,   delle   amministrazioni
    interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua  costituzione,  la
    commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle  finanze  una
    relazione in cui da' conto dell'attivita' svolta. Il  Ministro  invia
    la  relazione  di  cui  al  precedente  periodo   alle   Camere   per
    l'espressione del parere delle Commissioni  parlamentari  competenti.
    Per l'anno 2011 la Relazione di cui  all'articolo  12  e'  presentata
    entro il 30 settembre». 
      3. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
    il comma 17-sexies e' abrogato. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
            Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative 
     
      1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
        a)  all'articolo  3,  comma  1,  le   parole:   «alla   Relazione
    sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle  seguenti:
    «al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»; 
        b) all'articolo 8: 
          1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione di cui  all'articolo
    10» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»; 
          2) al comma 2, primo periodo,  le  parole:  «nell'ambito  della
    procedura di cui all'articolo 10,  comma  5»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «nella Nota di aggiornamento del DEF  di  cui  all'articolo
    10-bis»; 
          3) al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge  5
    maggio 2009, n. 42, di seguito denominata "Conferenza permanente  per
    il coordinamento della  finanza  pubblica",»  sono  soppresse,  e  le
    parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono  sostituite  dalle
    seguenti: «del DEF»; 
          4) al comma 4, le parole: «la Decisione  di  finanza  pubblica»
    sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento del DEF  di
    cui all'articolo 10-bis»; 
        c) all'articolo 11: 
          1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2,»  sono
    sostituite  dalle  seguenti:  «comma  2,   con   i   loro   eventuali
    aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis,»; 
          2) al comma 3, lettera m), le parole:  «10,  comma  2,  lettera
    f),» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis, comma 1, lettera d),»; 
          3) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica»
    sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
          4) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla  nota»  fino
    alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:  «da  una  nota
    tecnico-illustrativa» e al terzo periodo le parole:  «comma  2»  sono
    sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
          5) al comma 10, le parole:  «all'articolo  10,  comma  6»  sono
    sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10-bis, comma 3»; 
        d)  all'articolo  13,  comma  1,  dopo   le   parole:   «elementi
    informativi necessari» sono inserite le seguenti: «alla  ricognizione
    di cui all'articolo 1, comma 3, e»,  dopo  la  parola:  «accessibile»
    sono  inserite  le  seguenti:  «all'ISTAT  e»  e  dopo   le   parole:
    «coordinamento della finanza pubblica» sono inserite le seguenti:  «,
    l'ISTAT»; 
        e) all'articolo 14, al comma 1, lettera  b),  le  parole:  «nella
    Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «nel DEF» e al comma 4, primo periodo,  le  parole:  «comma  2»  sono
    sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
        f) all'articolo 17, comma 3, terzo  periodo,  le  parole:  «nella
    Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «nel DEF»; 
        g) all'articolo 18, comma 1, primo  periodo,  le  parole:  «nella
    Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «nel DEF»; 
        h)  all'articolo  21,  al  comma  1,   le   parole:   «ai   sensi
    dell'articolo 10, comma 2, lettera a),  nella  Decisione  di  cui  al
    medesimo articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi
    dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF» e  al  comma  16,  le
    parole: «dell'articolo 10, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle
    seguenti: «dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b)»; 
        i) all'articolo 22, al comma 1: 
          1) all'alinea, primo periodo, le parole:  «nella  Decisione  di
    cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
          2)  alla  lettera  b),  le  parole:  «nella  Decisione  di  cui
    all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
        l) all'articolo 30, comma 8, le parole: «un anno» sono sostituite
    dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; 
        m) all'articolo 40: 
          1) al comma 1, le parole:  «due  anni»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «tre anni»; 
          2) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
    parole:  «.  Ai  fini  dell'attuazione  del  precedente  periodo,  il
    Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
    Ragioneria generale dello Stato, avvia, per  l'esercizio  finanziario
    2012, un'apposita sperimentazione di cui si da' conto nel rapporto di
    cui all'articolo 3»; 
          3) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
            «g-bis) introduzione in via sperimentale di  un  bilancio  di
    genere, per la valutazione del  diverso  impatto  della  politica  di
    bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di  denaro,  servizi,
    tempo e lavoro non retribuito»; 
          4) al comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione  di  cui
    all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
        n) all'articolo 48: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
            «1. Nei contratti stipulati per operazioni  di  finanziamento
    che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione  pubblica  e'
    inserita apposita clausola  che  prevede,  a  carico  degli  istituti
    finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta
    giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
    Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
    dello  Stato,   all'ISTAT   e   alla   Banca   d'Italia,   l'avvenuto
    perfezionamento dell'operazione  di  finanziamento,  con  indicazione
    della data e dell'ammontare della stessa, del  relativo  piano  delle
    erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
    capitale e  quota  interessi,  ove  disponibile.  Non  sono  comunque
    soggette a comunicazione le operazioni  di  cui  all'articolo  3  del
    testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
    di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni»; 
          2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
    fino a un massimo di 50.000 euro»; 
        o) all'articolo 49, comma 1, alinea, le parole:  «un  anno»  sono
    sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»; 
        p) all'articolo 52,  comma  2,  le  parole:  «alla  Decisione  di
    finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti:  «al  Documento  di
    economia e finanza». 
      2. La lettera b) del  comma  1  dell'articolo  10  della  legge  30
    dicembre 1986, n. 936, e' sostituita dalla seguente: 
        «b) esamina, in apposite sessioni, il  Documento  di  economia  e
    finanza e la Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di  economia  e
    finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi
    degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e
    successive modificazioni;». 
      3. L'articolo  4-ter  della  legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  e'
    abrogato. 
      4. Il comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 1º  ottobre  2007,
    n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,
    n. 222, e' abrogato. 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
        Data a Roma, addi' 7 aprile 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                               Berlusconi, Presidente del 
                                                 Consiglio dei Ministri   
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
    Camera dei deputati (atto n. 3921): 
        Presentato dall'on. Giorgetti. 
        Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 13
    dicembre 2010 con pareri delle commissioni I, II,  VI,  VIII,  XIV  e
    questioni regionali. 
        Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 12,  25,  26
    gennaio; 1, 2 e 3 febbraio 2011. 
        Relazione scritta annunciata il 3 febbraio 2011 (atto n.  3921-A)
    relatore on. Baretta. 
        Esaminato in aula il 7 febbraio 2011 ed approvato il  9  febbraio
    2011. 
    Senato della Repubblica (atto n. 2555): 
        Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede  referente,  il
    22 febbraio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 13ª, 14ª  e
    questioni regionali. 
        Esaminato dalla 5ª commissione, in  sede  referente,  il  22,  23
    febbraio; 2, 3, 9, 10 e 15 marzo 2011. 
        Esaminato in aula l'8, 15, 16 e 22 marzo 2011 ed  approvato,  con
    modificazioni, il 23 marzo 2011. 
    Camera dei deputati (atto n. 3921-B): 
        Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 28
    marzo 2011 con pareri delle commissioni I, VI, VIII, XIV e  questioni
    regionali. 
        Esaminato dalla V commissione (Bilancio), in sede  referente,  il
    29, 30 e 31 marzo 2011. 
        Esaminato in aula 4 aprile 2011 ed approvato il 6 aprile 2011. 
    
            
          
     
Mondolegale 2011
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